(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
 della Regione Friuli-Venezia Giulia del 22 giugno 2012, S.O. n. 20) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la legge regionale 12  marzo  2009,  n.  5  (Norme  per  il
sostegno  alle  attivita'  delle   associazioni   operanti   per   il
mantenimento della memoria e della testimonianza storica,  e  per  la
realizzazione di monumenti celebrativi), ed in particolare l'art. 2; 
    Ravvisata  la  necessita'  di  introdurre   norme   regolamentari
coerenti  con  le   linee   di   indirizzo   amministrativo-contabile
affermatesi  negli   ultimi   anni,   anche   tenendo   conto   delle
raccomandazioni  espresse  dalla  Corte  dei   conti   in   sede   di
dichiarazione di affidabilita' del rendiconto regionale; 
    Visto lo  schema  di  «Regolamento  per  il  finanziamento  delle
associazioni operanti per  il  mantenimento  della  memoria  e  della
testimonianza storica, di cui all'art. 2  della  legge  regionale  12
marzo 2009,  n.  5  (Norme  per  il  sostegno  alle  attivita'  delle
associazioni operanti per  il  mantenimento  della  memoria  e  della
testimonianza  storica,  e  per   la   realizzazione   di   monumenti
celebrativi); 
    Visto l'art. 42 dello Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
    Su conforme deliberazione della Giunta regionale 8  giugno  2012,
n. 1031; 
 
                              Decreta: 
 
    1.  E'  emanato  il  «Regolamento  per  il  finanziamento   delle
associazioni operanti per  il  mantenimento  della  memoria  e  della
testimonianza storica, di cui all'art. 2  della  legge  regionale  12
marzo 2009,  n.  5  (Norme  per  il  sostegno  alle  attivita'  delle
associazioni operanti per  il  mantenimento  della  memoria  e  della
testimonianza  storica,  e  per   la   realizzazione   di   monumenti
celebrativi),  nel  testo  allegato  al  presente  decreto,  di   cui
costituisce parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO