(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 22 giugno 2012, S.O. n. 20) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 12 marzo 2009, n. 5 (Norme per il sostegno alle attivita' delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica, e per la realizzazione di monumenti celebrativi), ed in particolare l'art. 2; Ravvisata la necessita' di introdurre norme regolamentari coerenti con le linee di indirizzo amministrativo-contabile affermatesi negli ultimi anni, anche tenendo conto delle raccomandazioni espresse dalla Corte dei conti in sede di dichiarazione di affidabilita' del rendiconto regionale; Visto lo schema di «Regolamento per il finanziamento delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica, di cui all'art. 2 della legge regionale 12 marzo 2009, n. 5 (Norme per il sostegno alle attivita' delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica, e per la realizzazione di monumenti celebrativi); Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2012, n. 1031; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento per il finanziamento delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica, di cui all'art. 2 della legge regionale 12 marzo 2009, n. 5 (Norme per il sostegno alle attivita' delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica, e per la realizzazione di monumenti celebrativi), nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO